Trust su trust e imposta all’8%: analisi critica dell’interpello 170/2025 e riflessioni operative

Trust su trust e imposta all’8%: analisi critica dell’interpello 170/2025 e riflessioni operative


Trust su Trust: L’interpello n. 170/2025 dell’Agenzia delle Entrate

L’interpello n. 170/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha acceso un importante dibattito sulla tassazione applicabile quando un trustee trasferisce beni da un trust “originario” a uno o più trust “derivati”.
Il caso affrontato riguarda tre fratelli che avevano istituito un trust per gestire unitariamente il patrimonio familiare (partecipazioni societarie e immobili), con beneficiari i loro discendenti. Successivamente, il trustee ha deciso di creare tre trust distinti, uno per ogni linea familiare, trasferendo a ciascuno un terzo del patrimonio del trust originario.

La domanda posta era se questi trasferimenti potessero beneficiare della tassazione fissa (registro, ipotecaria e catastale), come previsto dal nuovo art. 4-bis del T.U.S. (D. Lgs. 346/1990, modificato dal D. Lgs. 139/2024).
La risposta dell’Agenzia, invece, è stata chiara: applicazione dell’imposta di donazione all’8% sul valore dei beni trasferiti, qualificando i nuovi trust come veri e propri beneficiari del trust originario.


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✅ I punti positivi della posizione dell’Agenzia

  1. Chiarezza applicativa
    • L’interpello fornisce un orientamento chiaro su un tema nuovo e complesso: il trasferimento di beni da trust a trust.
    • In assenza di precedenti consolidati, questa presa di posizione aiuta professionisti e contribuenti a orientarsi.
  2. Tutela della ratio impositiva
    • L’Agenzia ha interpretato il passaggio di beni come una vera distribuzione patrimoniale, evitando che la creazione di trust successivi potesse diventare uno strumento di elusione fiscale.
    • In questo modo, si salvaguarda il principio di capacità contributiva e la parità di trattamento rispetto a una distribuzione diretta ai beneficiari.
  3. Rilevanza degli scopi dei trust
    • L’analisi sugli scopi statutari del trust originario e di quelli derivati sottolinea l’importanza della causa concreta dell’atto istitutivo.
    • Non conta solo la forma, ma anche la sostanza: se il nuovo trust ha finalità autonome e diverse, esso non è un “mero contenitore”, ma un soggetto che riceve attribuzioni patrimoniali.

⚠️ Le criticità interpretative

  1. Qualificazione dei trust derivati come beneficiari
    • L’affermazione che i trust successivi siano “beneficiari” del trust originario è discutibile.
    • I veri beneficiari restano i discendenti dei disponenti: i trust derivati sono solo strumenti intermedi di gestione, non soggetti che “godono” del patrimonio.
  2. Rischio di doppia imposizione
    • Applicando l’imposta all’8% già al momento del trasferimento tra trust, c’è il rischio che la stessa ricchezza venga tassata di nuovo al momento della distribuzione finale ai discendenti.
    • Questo contrasterebbe con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposizione.
  3. Interpretazione restrittiva del nuovo art. 4-bis TUS
    • Il D. Lgs. 139/2024 aveva introdotto una disciplina più favorevole per gli apporti in trust, con l’applicazione di imposte fisse in certe ipotesi.
    • L’Agenzia, invece, ha adottato una linea rigida e limitativa, che rischia di ridurre l’efficacia della riforma come strumento di pianificazione familiare.
  4. Differenza tra segregazione e distribuzione
    • Trasferire beni da un trust a un altro non significa automaticamente distribuire ai beneficiari.
    • È opinabile che l’atto interrompa la segregazione patrimoniale: di fatto, i beni restano vincolati, solo con un diverso trustee e regolamento.

🔑 Quesiti centrali da chiarire

  • È corretto equiparare un trust derivato a un beneficiario finale?
  • Quali garanzie esistono per evitare la doppia imposizione nel momento in cui i beni saranno effettivamente assegnati ai discendenti?
  • Il nuovo art. 4-bis TUS può essere interpretato in modo più estensivo, per favorire operazioni di riorganizzazione familiare senza penalizzazioni fiscali?
  • In quali casi, invece, l’attribuzione a un nuovo trust dovrebbe essere considerata una distribuzione vera e propria?

💡 Cosa significa per chi ha o vuole un trust

  • Per chi ha già un trust: attenzione a eventuali clausole che consentono la creazione di trust derivati. Prima di attuarle, è fondamentale valutare l’impatto fiscale alla luce dell’orientamento dell’Agenzia.
  • Per chi deve istituire un trust: pianifica con precisione la struttura e lo scopo del trust. Evita formule troppo generiche che potrebbero prestarsi a interpretazioni sfavorevoli da parte del fisco.
  • Per i professionisti: sarà cruciale consigliare soluzioni alternative (ad esempio, trust separati già all’origine) per ridurre i rischi di tassazione aggiuntiva.

L’interpello 170/2025, un precedente importante:

il trasferimento di beni da un trust originario a trust successivi può essere considerato una distribuzione patrimoniale e, quindi, tassato con l’imposta di donazione all’8%.
Se da un lato ciò garantisce coerenza e chiarezza, dall’altro apre scenari di doppia imposizione e mette in discussione l’efficacia del nuovo quadro normativo introdotto dal D. Lgs. 139/2024.

La sfida, ora, sarà trovare un equilibrio interpretativo che tuteli le esigenze di pianificazione familiare senza sacrificare il gettito fiscale.


Perfetto 👍 Integro l’articolo con una tabella comparativa pratica, per rendere più chiari gli effetti concreti della tassazione all’8% stabilita dall’interpello 170/2025 rispetto ad altri scenari possibili.


📊 Tabella comparativa: effetti economici della tassazione in caso di trasferimento da un trust a un altro

Scenario operativoValore beni trasferiti (€)Regime fiscale applicatoImposta da versare (€)Note operative
Trasferimento da trust originario a trust derivato (interpello 170/2025)3.000.000Imposta di donazione 8%240.000L’Agenzia qualifica i nuovi trust come beneficiari → tassazione piena. Rischio futura doppia imposizione alla distribuzione finale.
Trasferimento diretto ai beneficiari finali (discendenti)3.000.000Imposta di donazione 4% (tra genitori e figli)120.000Aliquota più favorevole rispetto all’8%. Ma i beni escono subito dal vincolo di segregazione del trust.
Apporto iniziale in trust con opzione “tassazione in entrata” (art. 4-bis TUS, riforma 2024)3.000.000Imposta di donazione (in base ai rapporti familiari, 4% genitori/figli) + imposte ipotecarie e catastali fisse120.000 + 400 circaSoluzione più efficiente: imposta anticipata e certa, senza sorprese future. Evita cumulo in uscita.
Apporto in trust prima del 1° gennaio 2025 (regime previgente)3.000.000Imposta di donazione rinviata al momento della distribuzioneVariabile (oggi 4% = 120.000)Possibile incertezza interpretativa su detraibilità futura dell’imposta.
Trasferimento di beni con vincolo ex art. 2645-ter c.c. (non trust)3.000.000Imposta di donazione non applicabile se finalità specifiche0 in entrataMinore tutela rispetto al trust: il bene resta formalmente intestato al disponente e più esposto a revocatoria e creditori.

🔑 Osservazioni dalla tabella

  1. Il caso dell’interpello (8%) è il più oneroso: il costo fiscale raddoppia rispetto a una distribuzione diretta ai beneficiari (240.000 € contro 120.000 €).
  2. La riforma 2024 (art. 4-bis TUS) offre la via più sicura: pagando subito l’imposta in entrata si evitano rischi di doppia imposizione.
  3. I trust restano superiori ai vincoli ex art. 2645-ter c.c.: questi ultimi non offrono lo stesso livello di segregazione patrimoniale e sono più facilmente aggredibili dai creditori (come ribadito da diverse sentenze che abbiamo analizzato in questa chat).
  4. La pianificazione anticipata paga sempre: strutturare bene il trust all’inizio, evitando passaggi intermedi, riduce il rischio fiscale e rafforza la protezione patrimoniale.

👉 In sintesi: l’interpello 170/2025 è un campanello d’allarme per chi vuole gestire patrimoni complessi attraverso trust multipli. L’alternativa più efficiente è pianificare fin dall’inizio un trust strutturato, optando per la tassazione in entrata con aliquote ridotte e imposte fisse sugli immobili.


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