Trust istituito in Italia da disponente non residente: la nuova tassazione “in entrata”

Trust istituito in Italia da disponente non residente: la nuova tassazione “in entrata”

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Negli ultimi anni, il trust è diventato uno strumento sempre più utilizzato per proteggere e gestire patrimoni internazionali, ma la recente riforma del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUS) — con l’introduzione degli articoli 2-bis e 4-bis — ha cambiato le regole del gioco.
Oggi, la tassazione dei trust è ancorata non solo alla natura dei beni, ma anche alla residenza del disponente (cioè di chi istituisce il trust).

Vediamo cosa significa in concreto, con parole semplici e casi reali.


🔍 Cosa dice la riforma

La novità più importante è che, anche se il disponente non è residente in Italia, il trust può essere fiscalmente rilevante “in entrata” se:

  • i beni si trovano (o finiscono) in Italia, oppure
  • il trust è amministrato in Italia, o
  • i beneficiari sono residenti in Italia.

In altre parole, non basta guardare dove nasce il trust o dove vive il disponente: oggi conta dove si trovano i beni e dove viene gestito il patrimonio.


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🧭 Un esempio pratico

Immagina che tu viva stabilmente a Londra e decida di istituire in Italia un trust familiare per gestire un patrimonio composto da:

  • un appartamento a Milano,
  • quote di una società con sede a Roma,
  • un conto corrente in una banca estera.

Fino a poco tempo fa, si sarebbe discusso se il trust fosse “italiano” o “inglese”.
Oggi, invece, la riforma chiarisce che — poiché parte dei beni sono in Italia e la gestione è affidata a un trustee italiano — il trust rientra nel perimetro fiscale italiano, anche se tu (il disponente) vivi all’estero.

Risultato?
Alla costituzione del trust, scatta la tassazione “in entrata”, cioè l’imposta sulle donazioni (secondo le aliquote del TUS) come se tu avessi trasferito quei beni in Italia ai beneficiari, anche se materialmente restano nel trust.


⚖️ Perché questa regola è importante

La logica della riforma è chiara: evitare che soggetti non residenti usino trust italiani per spostare patrimoni in modo fiscalmente neutro.
Tuttavia, il nuovo sistema può creare problemi pratici, soprattutto nei casi “di confine” — quando:

  • i beni si trasferiscono in Italia dopo l’istituzione del trust;
  • il disponente cambia residenza nel tempo;
  • il trust viene amministrato da più soggetti in Paesi diversi.

In questi casi, il rischio è di creare doppie imposizioni o incertezze sulla competenza fiscale (Italia o estero?).


🏗️ Cosa devi verificare prima di istituire un trust se non sei residente

Se stai valutando di creare un trust in Italia, ma vivi all’estero, devi prestare attenzione a tre aspetti fondamentali:

  1. Residenza del trustee
    • Se il trustee è italiano, il trust sarà quasi sempre fiscalmente rilevante in Italia.
    • Soluzione: valuta un trustee estero o una struttura di co-trusteeship (uno italiano e uno straniero).
  2. Localizzazione dei beni
    • Se i beni si trovano in Italia (es. immobili, società italiane), il trust genera comunque obblighi fiscali.
    • Puoi considerare di conferire solo beni esteri, o di usare un trust estero per gli asset internazionali.
  3. Beneficiari
    • Se i beneficiari sono residenti in Italia, la tassazione “in entrata” può comunque scattare.
    • Anche in questo caso, serve pianificare il timing e la residenza dei beneficiari futuri.

🧾 E se il trust è già stato istituito?

Se hai già creato un trust e ti accorgi che, dopo la riforma, alcuni beni o soggetti rientrano nel territorio italiano, non farti prendere dal panico — ma fai subito una revisione fiscale e giuridica con il tuo professionista di fiducia.

In particolare, controlla:

  • l’atto istitutivo, per verificare se è chiaro chi sia il disponente, chi il trustee e dove si trovano i beni;
  • la documentazione bancaria e immobiliare, per capire dove i beni “vivono” fiscalmente;
  • l’eventuale residenza dei beneficiari, soprattutto se sono tornati a vivere in Italia.

Un trust nato “estero” può infatti diventare, senza accorgertene, un trust italiano fiscalmente imponibile.


⚠️ Esempio concreto: il caso del ritorno in Italia

Marco, imprenditore residente a Dubai, crea nel 2022 un trust in Italia con dentro un immobile a Firenze e quote di una società estera.
Nel 2025 decide di rientrare in Italia con la famiglia.

Dal momento del rientro, il trust — pur restando valido — diventa fiscalmente “italiano”, e tutti i redditi o trasferimenti generati potranno essere tassati in Italia, anche se Marco lo aveva istituito come residente estero.


🧩 Consigli pratici

Non improvvisare: la residenza del disponente e del trustee vanno valutate insieme alla natura dei beni.
Chiarisci la governance: l’atto istitutivo deve prevedere clausole che limitino l’effetto di “radicamento” fiscale in Italia.
Mantieni la documentazione aggiornata: data certa, bilanci, rendicontazioni e conti separati sono essenziali per dimostrare la corretta gestione.
Coordina fiscalità italiana e internazionale: valuta l’impatto delle convenzioni contro le doppie imposizioni.


💬 Il messaggio è chiaro: anche se non vivi in Italia, istituire un trust nel nostro Paese oggi comporta responsabilità fiscali precise e verificabili.

Il trust resta uno strumento legittimo e potente di pianificazione patrimoniale, ma va costruito con coerenza e trasparenza.
L’obiettivo non è “spostare beni”, ma organizzare il patrimonio in modo conforme alla legge, evitando contestazioni future.


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